REGIONE LAZIO, "BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE – SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI"
FINO A 8 MILA EURO PER OGNI NUOVA ASSUNZIONE
La Regione Lazio ha stanziato 3 milioni di euro per la concessione di bonus occupazionali alle imprese che assumono a tempo indeterminato (anche il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47, co.4 del D.Lgs 81/2015) o determinato, i seguenti target di destinatari:
Disoccupati partecipanti all’iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazioni, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.
Disoccupati partecipanti all’iniziativa Tirocini extracurriculari per persone con disabilità, di cui alle DD n. G13625 del 6 ottobre 2017 e s.m.i. e DD G17330 del 11 dicembre 2019 e s.m.i.
IMPORTO DEL BONUS E TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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In riferimento all’orario part-time, l’incentivo è concesso per contratti di lavoro pari almeno al 50% dell’orario di lavoro.
Dal Bonus sono esclusi i seguenti contratti di lavoro: lavoro domestico, attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, ovvero attività riguardanti la divisione 92 della classificazione ATECORI 2007.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono a decorrere dal 19 Marzo 2019 in possesso dei seguenti requisiti:
avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore per cui viene richiesto il Bonus;
essere regolarmente iscritte presso il registro delle Imprese della CCIAA con stato Attivo;
ovvero, in caso di liberi professionisti
essere regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell’elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell’INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività (solo per i liberi professionisti).
Non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di altri incentivi all’occupazione approvati dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG – Garanzia Giovani.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA RICHIESTA DI BONUS CONTINUA A LEGGERE
CONTRATTO DI APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ
PER I TITOLARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
L’art. 47, comma 4, del D. Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
- la NASPI (è il trattamento di disoccupazione per i lavoratori subordinati che hanno perso, indipendentemente dalla loro volontà, il lavoro);
- la DIS-COLL (apposita indennità disoccupazione in favore dei collaboratori);
- l’ASDI (misura di sostegno al reddito per i lavoratori che abbiano fruito della NASPI per l’intera sua durata).
Il contratto di apprendistato è finalizzato a una qualificazione o riqualificazione dei lavoratori interessati. Ciò presuppone che il Piano Formativo Individuale da allegare al contratto di assunzione deve essere finalizzato all’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto alla qualificazione già posseduta, oppure che deve prevedere l’acquisizione di competenze tecnico-professionali per una nuova qualificazione.
Le competenze tecnico-professionali da inserire nel Piano Formativo Individuale sono quelle individuate dalla contrattazione collettiva sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale.
In questo caso, però, la normativa non prevede i benefici contributivi previsti nel primo anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
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