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NEWSLETTER DICEMBRE 2019
a cura di Tiziana Rosania Avvocato

EVENTI

Si è svolto ad Udine il 19 novembre scorso il convegno: “La deontologia forense alla prova della mediazione e il ruolo dell’avvocato” (leggi la locandina), organizzato dalla neonata Sezione U.N.A.M. di Udine, coordinata dall’Avv. Chiara Lerro, che accogliamo con un caloroso benvenuto. Alla nuova Sezione, che consolida la crescita della nostra Associazione, auguriamo buon lavoro!

Si svolgerà il 2 dicembre a Roma Presso l’Aula del C.O.A. di Roma alle ore 15.30 per iniziativa della Sezione locale U.N.A.M. l’evento formativo dal titolo “La ‘svolta’ giurisprudenziale in tema di responsabilità medico-sanitaria: prime valutazioni sull’intervento nomofilattico della Suprema Corte”. Parteciperanno anche la Consigliera Ambrosoli del Massimario della Corte di Cassazione e il Dr Cisterna, Presidente della XIII Sezione civile del Tribunale di Roma (leggi la locandina)  

La Sezione UNAM di Ascoli Piceno ha organizzato per il 3 dicembre alle ore 15,15 presso ex il Cinema Olimpia l’evento “Deontologia nelle ADR”. Sarà l’occasione per confrontarsi sulla deontologia dei professionisti di ADR con la partecipazione, tra gli altri, del nostro Presidente, Avv. Angelo Santi e della Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi (leggi la locandina)

Il 5 dicembre la Sezione UNAM di Bologna ha organizzato alle ore 15,00 presso la Sala delle Colonne il convegno “Mediazione familiare: punto d‘incontro tra sistemi e professioni” con la pregiata partecipazione anche del Dott. Mariotti, Neuropsichiatra infantile (leggi la locandina

Il 10 dicembre si svolgerà ad Avezzano per iniziativa della Sezione Locale il convegno “Mediazione demandata. Rapporti tra Mediazione e Pubblica Amministrazione”. L'evento, organizzato di concerto con la Scuola Superiore della Magistratura, si propone di avviare un confronto sul tema con la magistratura locale in ragione del ruolo determinante svolto dal giudice ai fini della concreta applicazione dell’istituto della mediazione (leggi la locandina)

Il Comitato delle Associazioni Specialistiche Forensi Riconosciute dal CNF affronta il tema “Avvocati: diritti ed effettività della tutela”. L'evento, a cui parteciperà anche U.N.A.M. intervenendo sul tema "Non solo cause: il ruolo dell'avvocato negoziatore e mediatore, tra funzione sociale e tutela delle parti”, si svolgerà a Roma l'11 dicembre 2019 dalle ore 10.00-17.30 con possibilità di collegamento streaming sul sito del CNF (leggi la locandina)

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha convocato U.N.A.M. nella persona del nostro Presidente, Avv. Angelo Santi, per un'audizione sulle proposte di legge C.1881 Governo e C. 2186 Costa, relative a modifiche al T.U. in materia di spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002 con particolare riferimento all'estensione del gratuito patrocinio alle sole materie soggette alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita (leggi qui)

Si ringraziano le Sezioni Locali U.N.A.M. e i rispettivi responsabili per l’intensa attività convegnistica, svolta proficuamente con iniziative informative/formative di alto profilo per la divulgazione e l'approfondimento delle tematiche afferenti i metodi di risoluzione alternativi delle controversie.  

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IDENTITA’ DEL PETITUM IN MEDIAZIONE E NEL GIUDIZIO (CASSAZIONE N. 29333 DEL 13.11.2019)
Con il primo motivo il ricorrente lamentava il rigetto da parte della Corte di Appello di Bologna dell'eccezione di improcedibilità in violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, norma che indica il contenuto dell’istanza di mediazione in sintonia con quanto prescritto dall’art. 125 c.p.c., quanto al contenuto degli atti processuali, sì da garantire che quanto sottoposto all’organismo di mediazione trovi corrispondenza in quanto successivamente portato alla cognizione del giudice. Pertanto, posto che, con l'istanza di mediazione, la locatrice aveva domandato la risoluzione del contratto ex art. 1456 per mancata prestazione di fideiussione e con il ricorso introduttivo del primo grado aveva chiesto anche la risoluzione per uso sconsiderato del piazzale e le conseguenti domande risarcitorie, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la non coincidenza dell'oggetto della mediazione con il petitum e la causa pretendi della domanda giudiziale e dichiarare improcedibile l'azione giudiziale.
Secondo la Suprema Corte il motivo è infondato in quanto all’esito di un accertamento di merito adeguatamente motivato … la decisione impugnata ha confrontato la domanda di mediazione con quella giudiziale ed ha ritenuto che non vi fosse una insanabile non sovrapponibilità del relativo oggetto (leggi qui)

Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’Avv. Donatella Pizzi del Foro di Bologna

LA PRESENZA DELLE PARTI IN MEDIAZIONE E’ INDISPENSABILE (TRIBUNALE DI MODENA DEL 30.10.2019)
Con recente sentenza il Tribunale modenese ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale condannando parte attrice al rimborso delle spese processuali liquidate in € 7.000 oltre accessori come per legge. Nello specifico, all’incontro di mediazione partecipavano i soli avvocati delle parti i quali, si legge in sentenza, espressero ‘Parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione’. Secondo il Tribunale modenese Da quanto precede, emerge l’irritualità della procedura di mediazione nella specie esperita e perciò l’improcedibilità del giudizio … Nel suo significato testuale, la disposizione normativa in oggetto appare sufficientemente trasparente nell’imporre al primo incontro di mediazione ed a quelli successivi la qualità di parti ed avvocati, laddove dispone partitamente la presenza delle stesse, come pure del difensore tecnico. D’altro canto, che senso avrebbe la lessicale previsione normativa che impone al mediatore in sede di primo incontro di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, se non nell’ottica di imporre una partecipazione attiva da parte delle stesse parti personalmente, dal momento che, per dovere professionale, l’avvocato non può certo ignorare il significato delle relativa procedura compositiva. Anche il significato stesso dell’istituto della mediazione risulterebbe altrimenti compromessa se a tale procedura dovessero partecipare unicamente gli avvocati e non le parti. Dal momento che in tal modo, un po’ paradossalmente, potrebbero conciliarsi unicamente loro, i difensori, non le parti (leggi qui)

LA PROCURA SOSTANZIALE IN MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI AVELLINO N. 1977 DEL 29.10.2019)
Nella fattispecie in esame concernente un giudizio di sfratto la locatrice, parte attrice nel processo, aveva partecipato al procedimento di mediazione a mezzo del proprio germano in virtù di una procura notarile conferitagli in data 30.8.2005 con tutte le facoltà di gestione sull'immobile in questione. La convenuta, parte invitata in mediazione, eccepiva in giudizio la mancata partecipazione di parte istante al tentativo di mediazione, in quanto la procura notarile conferita nel 2005 non poteva ritenersi satisfattiva dei requisiti di rappresentanza sostanziale in mediazione, anche alla luce dei recenti approdi di legittimità in materia. Di avviso contrario è risultato il Tribunale campano che, rigettando l’eccezione di improcedibilità, ha accolto la domanda attrice (leggi qui)

Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’Avv. Dario Bruno del Foro di Salerno

SEGNALAZIONI E CONVENZIONI

Per gentile concessione dell'Autore, pubblichiamo l'articolo del Dott. Leonardo D'Urso sull'ampliamento delle materie soggette all'incontro di mediazione come condizione di procedibilità https://www.mondoadr.it/articoli/lambito-della-mediazione-andrebbe-ampliato-non-ridotto.html


La Rivista tecnico-giuridica “La MEDIAZIONE” riserva ai Soci U.N.A.M. uno sconto del 20% per la sottoscrizione di un abbonamento cartaceo al prezzo agevolato di complessivi € 40,00 anziché € 50,00 (per 4 numeri - comprese spese di spedizione). Le richieste possono essere inviate a direttore@rivistalamediazione.it

U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione è l’unione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate ed appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali.
All'Associazione possono altresì aderire, in qualità di soci sostenitori, altri professionisti che condividono scopi e finalità di U.N.A.M. .
U.N.A.M. è stata costituita in Firenze nell'aprile del 2014 e, con delibera del C.N.F. in data 20.09.2019, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. s, del-la L. n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. 13 dicembre 2013, n. 4.
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