L'articolo 60 del D.L. 18/2020 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16-3-2020 siano prorogati al 20-3-2020 e prevedono, nei successivi articoli, una sospensione differenziata per categorie dei termini di versamento.
Purtroppo, sebbene riferendosi a dispositivi legislativi precedenti al DL citato, nei giorni scorsi è stata pubblicata una circolare INPS (n. 37/2020 relativa alla sospensione dei termini prevista dal Dl 9/2020 per l'ex zona rossa) che tra l'altro recita "l datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento".
Nell’analisi di quanto interpretato dalla circolare, si evidenzia poi una questione specifica per il settore agricolo.
Il 16 marzo scadeva il versamento del 3° trimestre contributi ex Scau. L'art.62, c.2, del DL 18/20 dispone quanto segue:
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: [...]
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I contributi ex Scau non sono determinati col meccanismo dell'autoliquidazione, ma direttamente all'Inps che poi invia gli F24 da pagare. Si può pensare che si tratti di un errore nella formulazione del decreto, però stante alla lettera dello stesso, allo stato attuale, questi contributi sembrerebbero da pagare.
Alla luce di quanto sopra, nell’interpretazione fatta dalla circolare, le imprese si troverebbero quindi nella necessità di pagare in data odierna le quote previdenziali a carico lavoratori di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, che addirittura dovrebbe versare sia quote carico lavoratori che carico azienda.
Trattandosi di una interpretazione contraria alla ratio stessa del provvedimento, stiamo facendo gli approfondimenti del caso.
Ci sembra tuttavia di trovare conforto di quanto abbiamo in altra sede affermato, nel parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, di cui riportiamo di seguito un estratto:
“[…] si ritiene di poter quindi affermare che l’intero debito contributivo (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) possa essere differito alle nuove scadenze previste per i versamenti dalla norma in esame a prescindere dalla trattenuta operata da parte del datore di lavoro sulla retribuzione mensile. Quanto espresso dall’INPS con Circolare n. 37/2020 andrebbe, dunque, opportunamente coordinato con il quadro normativo e giurisprudenziale suesposto e, soprattutto, contestualizzato anche alla luce dell’allargamento esponenziale della platea di imprenditori e aziende danneggiati dagli effetti dell’emergenza sanitaria in atto sull’intero territorio nazionale”.
Anche secondo altri autorevoli pareri l’art. 62 comma 2 del D.L. 18/2020 supera la Circolare INPS 37.
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