Copy
Leggi questa email nel browser
NEWSLETTER MARZO-APRILE 2020
a cura di Tiziana Rosania Avvocato
 
L'eccezionalità del momento storico inatteso quanto imprevedibile in cui tutto sembra “sospeso” non ha arrestato l'attività di U.N.A.M. che il 13 marzo scorso ha riunito in videoconferenza il Comitato Esecutivo.
La nostra Associazione è una grande famiglia professionale in cui passione, studio e ricerca si intrecciano con l'obiettivo di diffondere la cultura della mediazione aggiornando gli operatori del settore con approfondimenti giurisprudenziali e normativi e operando a livello istituzionale e ordinistico per favorire lo sviluppo delle A.D.R. in una prospettiva di crescente affermazione e futura prosperità.
Con questo intento il prossimo 20 marzo alle ore 16,30 il Comitato Esecutivo ed i Responsabili di Sezione dell'Associazione si riuniranno in videoconferenza con autorevoli esperti per una riflessione comune sulle future modalità operative e su come poter trasformare l'attuale criticità in nuove opportunità e concrete soluzioni alternative in coerenza con lo spirito della mediazione.
In attesa di ulteriore aggiornamento abbracciamo virtualmente e con calore i nostri Lettori.

 EVENTI

Segnaliamo gli eventi U.N.A.M. programmati per le prossime settimane e differiti a data da destinarsi a causa dell’attuale emergenza epidemiologica.
 
La Sezione U.N.A.M. di Vasto ha organizzato un ciclo di eventi, il primo dei quali si è svolto il 27 febbraio scorso dal titolo “La conciliazione canonica” durante il quale si sono confrontati l’Avv. Giampaolo Di Marco e Don Antonello Graziosi, Vicario giudiziale dell’Arcidiocesi Chieti-Vasto. I prossimi eventi, programmati per il 27 marzo e 8 maggio, sono differiti a data da destinarsi (leggi la locandina)

La Sezione U.N.A.M. di Avezzano nell’ambito del Progetto Scuola ha organizzato un ciclo di incontri con gli studenti del locale Liceo Scientifico dal titolo “La Mediazione a scuola”. Gli incontri, programmati per il 13 ed il 20 marzo, sono rinviati a data da destinarsi (leggi la locandina).
 
La Sezione U.N.A.M. di Firenze, nell’ambito del ciclo di eventi formativi avviati nel 2017, ha programmato per il 20 marzo l’incontro su “Aspetti processuali e sostanziali nella mediazione”, evento differito a data da destinarsi (leggi la locandina).
  
Con riferimento all’Assemblea nazionale U.N.A.M., programmata per il 22 maggio alle ore 14,00 a Firenze, ci riserviamo di comunicare ai Soci se sarà effettuata in videoconferenza oppure se sarà rinviata a data successiva.

***

LA COMUNICAZIONE DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE SOSPENDE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DELIBERA CONDOMINIALE (CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA N. 253/2020)
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto per l’annullamento della delibera di assemblea di condominio, mancando la prova che parte attrice avesse comunicato a controparte nel termine di impugnazione di 30 gg l’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione con la relativa convocazione. Con tale decisione la Corte meneghina ha sottolineato che è onere di parte istante attivarsi a tal fine, indipendentemente dal deposito dell’istanza presso l’Organismo di Mediazione e dall’operatività di quest’ultimo ai fini della comunicazione a parte invitata, posto che l’art.8 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.  

L’ORDINANZA DI RIMESSIONE IN MEDIAZIONE NON DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE IL TERMINE DI 15 GIORNI PER L’AVVIO DELLA MEDIAZIONE (CASSAZIONE SEZ. VI ORDINANZA N. 2775 DEL 06.02.2020)
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione “per mancata ottemperanza all’invito, rivolto alle parti all’udienza di prima comparizione in seconde cure e reiterato alla successiva udienza, ad attivare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010”. La Corte, ritenendo infondata la doglianza del ricorrente che lamentava la mancanza di assegnazione del termine di 15 giorni nell’ordinanza di rimessione in mediazione, ha precisato che tale omissione costituisce mera irregolarità formale e che anche la mancata indicazione in ordinanza di specifico riferimento normativo non elide la “chiara intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010” (leggi qui)
 
LA MATERIA SUCCESSORIA BEN SI PRESTA ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E OGNI PARTE DEVE CORRISPONDERE L’INDENNITA’ DI MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI LECCE DEL 04.02.2020)
Il Tribunale salentino, in funzione di giudice di appello, ha rigettato l'opposizione a decreto col quale veniva ingiunto il pagamento delle spese di mediazione. Nel ritenere che “Ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in "contrasto" con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto”, il Tribunale ha condiviso la scelta legislativa di includere tra le materie soggette a mediazione obbligatoria quella successoria in quanto attinente ad una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri … in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d'altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare” (leggi qui)

 SEGNALAZIONI E CONVENZIONI

Si ricorda agli Associati di provvedere al versamento della quota per l'anno 2020 sempre pari ad Euro 20,00 e di regolarizzare eventuali posizioni in sofferenza relative ad annualità precedenti, rammentando che la regolarità nei versamenti delle quote associative costituisce - a norma di Statuto - condizione per l'esercizio del diritto di voto in occasione della Assemblea annuale.
 
La Rivista tecnico-giuridica “La MEDIAZIONE” riserva ai Soci U.N.A.M. uno sconto del 20% per la sottoscrizione di un abbonamento cartaceo al prezzo agevolato di complessivi € 40,00 anziché € 50,00 (per 4 numeri - comprese le spese di spedizione) . Le richieste possono essere inviate a direttore@rivistalamediazione.it

U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione è l’unione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate ed appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali.
All'Associazione possono altresì aderire, in qualità di soci sostenitori, altri professionisti che condividono scopi e finalità di U.N.A.M. .
U.N.A.M. è stata costituita in Firenze nell'aprile del 2014 e, con delibera del C.N.F. in data 20.09.2019, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. s, della L. n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. 11 aprile 2013 n.1.
ASSOCIAZIONE U.N.A.M.
Via Nazario Sauro 16
00195 Roma
Cod. Fisc. 97806930588
Tel. / Fax 0639738662
e-mail info@unam.it
web site www.unam.it






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
UNAM · Via Nazario Sauro, 16 · Roma, RM 00195 · Italy

Email Marketing Powered by Mailchimp