Copy

SOSPENSIONE RATE DEL MUTUO PER 18 MESI


Carissimi,
la presente per comunicarvi che i
n occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di COVID-19 è stato rifinanziato il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:
  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

 

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il seguente modulo pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

 

Modulo da presentare alla banca
Per velocizzare e snellire le procedure si consiglia alle aziende di far barrare ai propri dipendenti, che ne fanno richiesta, la casella della pagina 2 del documento, come da esempio seguente:
Barrando la casella 3 è necessaria la seguente dichiarazione dell'azienda:
Modulo per dichiarazione datore di lavoro

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.


i nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR 
 
Archivio Newsletter
Facebook
Website
Email
LinkedIn
Instagram
Copyright © 2020 Studio Gefar | Gefar Services, Tutti i diritti riservati.

Studio Gefar | Gefar Services
Via di Terranuova, 50
Montevarchi, AR 52025
Italy

Aggiungi il nostro indirizzo alla tua rubrica


Vuoi cambiare il modo in cui ricevevi questa email?
Puoi aggiornare le tue preferenze oppure cancellarti da questa lista.

Email Marketing Powered by Mailchimp