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NEWSLETTER LUGLIO 2019
a cura di Tiziana Rosania Avvocato, con la collaborazione di Ilaria Caretti Avvocato

 

 
L’ACCORDO DI MEDIAZIONE FINO A 50.00 EURO E’ ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO (COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONE LIGURIA – SENTENZA del 14-5-2019 n. 468/19)
La Commissione Tributaria della Regione Liguria ha rigettato l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza pronunciata dalla CTP che confermava la correttezza dell’operato del notaio il quale, autenticato l’accordo di mediazione per il trasferimento delle quote di un immobile del valore di € 43.000, ha applicato le agevolazioni fiscali previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 28/2010. Secondo il contribuente l'esenzione deve essere applicata anche all'imposta catastale ed ipotecaria. Per la CTR è indubbio che l’esenzione afferisca al tributo benché la norma testualmente riporti il termine “tassa”. Il provvedimento in questione richiama il parere della Direzione dell’Agenzia delle Entrate del Lazio n. 913/2014 che ritiene applicabile la medesima esenzione anche ove l’intervento notarile non sia limitato ad autenticare l’accordo di mediazione ma si esplichi nella redazione di un atto notarile che recepisce il contenuto dell’accordo di mediazione. Tale esenzione è assimilabile a quella prevista in materia di separazione e divorzio ex L. n. 74/1987 (leggi qui)  
 
LA DOMANDA DI MEDIAZIONE SOSPENDE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI CONDOMINIO DAL MOMENTO DELLA SUA COMUNICAZIONE ALL’ALTRA PARTE (TRIBUNALE DI SAVONA – SENTENZA dell’08.02.2019)
Nel caso in esame parte attrice impugnava la delibera condominiale del 27 luglio 2017 ricevuta in pari data. La domanda di mediazione, proposta il successivo 21 settembre, veniva comunicata al condominio solo in data 2 novembre 2017. Il Tribunale ligure ha ritenuto che l'atto di citazione è stato notificato quando la delibera era già divenuta inoppugnabile, posto che ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 28/2010 solodal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza”. Sul punto il Tribunale, aderendo alla tesi della sospensione del termine, ha richiamato anche la giurisprudenza del Tribunale di Palermo sez. II, 18/09/2015, n. 4951 secondo cui "In ordine al tentativo di mediazione, il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari viene sospeso - per una sola volta - dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altre parti" (leggi qui
 
LA DOMANDA DI MEDIAZIONE INTERROMPE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO (TRIBUNALE DI SONDRIO –SENTENZA del 25.01.2019)
Il Condominio, convenuto in giudizio per l’accertamento della nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 25 luglio 2015 sulla ripartizione delle spese di riscaldamento, eccepiva la tardività della domanda giudiziale in quanto introdotta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.. Parte attrice si opponeva all’eccezione avversaria, rilevando che il termine era stato interrotto dall’avvio del procedimento di mediazione per riprendere a decorrere dalla data di deposito del verbale di mediazione del 3 novembre 2015 presso la segreteria dell’organismo, a cui era seguito la notifica dell’atto di citazione in data 3 dicembre 2015.
Il Tribunale di Sondrio ha respinto l’eccezione di decadenza del condominio, precisando che “Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 cod. civ. relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art.5, comma 6, D. Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Ne consegue che l'atto di citazione avendo ad oggetto l'impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve ricorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione ha un effetto interruttivo e non sospensivo”.
Il provvedimento in esame, che quindi si discosta dal precedente del Tribunale di Savona aderente all’indirizzo della sospensione del termine, ha precisato di non condividere quell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale negativo non decorra nuovamente per intero il termine di trenta giorni.
 
LE SPESE DI MEDIAZIONE SI LIQUIDANO EX ART. 91 C.P.C. (TRIBUNALE DI MANTOVA - SENTENZA del 09.04.2018)
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Mantova ha liquidato le spese di mediazione in virtù del principio di soccombenza, dissentendo dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16990 del 10.07.2017 che hanno ritenuto le spese stragiudiziali come aventi natura di danno emergente, in quanto qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Secondo il Tribunale di Mantova invece esse devono essere oggetto di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c. in quanto Per la configurabilità di un’ipotesi di risarcimento del danno pare invero mancare il comportamento illecito posto in essere dalla soccombente che nel caso specifico non è ravvisabile (leggi qui)

 
COMUNICAZIONI AI SOCI U.N.A.M.
 
Si invitano i Soci a provvedere con puntualità al versamento sul c/c U.N.A.M. (IBAN: IT14J0569645130000002969X80 - causale: quota iscrizione anno/i ....) della quota associativa di euro 20,00, rimasta invariata anche per l'anno 2019, necessario supporto alle molteplici attività formative e divulgative dell'Associazione realizzate anche con sforzi individuali. Si ringrazia per la collaborazione.
Per i lettori non ancora iscritti ad U.N.A.M. che volessero aderire all'Associazione rinviamo al form "Unisciti a Noi" presente sulla home page del sito www.unam.it 

Si ricorda inoltre ai Nostri Soci che è possibile acquistare il libro "La Mediazione Forense" (prezzo di copertina € 36,00) all'importo scontato di € 25,00 per gli iscritti al 12 ottobre 2018 (data di presentazione della pubblicazione); per coloro che intendessero unirsi ad U.N.A.M. l'acquisto sarà possibile, congiuntamente alla iscrizione, al costo complessivo di € 35,00 (€ 20,00 quota iscrizione + € 15,00 per il volume). Le richieste potranno essere rivolte direttamente ai Responsabili di Sezione ovvero essere inoltrate a info@unam.it
UNAM - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI per la MEDIAZIONE è l’Unione dei professionisti del mondo forense e dei giuristi d'impresa che sostengono e promuovono la negoziazione, la mediazione e le metodologie consensuali in genere, quali modalità privilegiate e appropriate di risoluzione delle controversie.
Lo scopo principale che si pone UNAM è quello di promuovere e diffondere, in ambito forense e professionale, una cultura della risoluzione consensuale del contenzioso, attraverso principalmente il ricorso alla mediazione ed alla negoziazione diretta tra le parti, assistite da un avvocato.
UNAM si pone altresì i seguenti ulteriori obiettivi:
- costituire una rete di professionisti del mondo forense particolarmente sensibili, avvezzi e preparati alla risoluzione consensuale e negoziale delle controversie, identificabili per la loro stessa appartenenza ad UNAM;
- approfondire, studiare ed elaborare modelli avanzati di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché percorsi formativi per professionisti che vogliano proporsi come esperti di questo approccio;
- promuovere ed implementare, nel pieno rispetto del quadro normativo e deontologico forense, una forma di specializzazione per tutti gli avvocati che siano interessati a pubblicizzare la loro peculiare propensione ed esperienza per la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie.
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