INDENNITA’ UNA TANTUM € 200
PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Gentili Clienti,
con la presente si segnala che il D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, convertito con modifica nella Legge n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti) al fine di sostenere il potere d'acquisto in seguito alla crisi energetica e il caro prezzi in corso.
Si precisa che il decreto attuativo, contenente le procedure operative che consentiranno concretamente di accedere al bonus, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto le informazioni di seguito riportate potrebbero subire delle variazioni.
SOGGETTI BENEFICIARI
L'indennità una tantum è destinata a:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS ossia:
- artigiani / commercianti (imprenditori) iscritti all'IVS;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
REQUISITI
Ai fini dell’ottenimento del beneficio in esame i soggetti interessati devono avere i seguiti requisiti:
- non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. n. 50/2022;
- un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000;
e alla data del 18.5.2022:
- risultare iscritti alla propria gestione previdenziale (INPS, Casse private, ecc);
- essere titolari di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata;
- aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità una tantum, sono tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS (accedendo al servizio web con SPID, CIE o CNS) ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale, che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarla secondo l’ordine cronologico delle istanze presentate e accolte e sulla base delle risorse stanziate disponibili.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all'INPS.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
- la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
Il soggetto interessato deve inoltre:
- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.
Modalità e termini per la presentazione delle domande sono in corso di definizione (il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale): sarà nostra premura informarVi una volta ufficializzati.
Non appena le disposizioni saranno definitive, i Vostri Studi di riferimento provvederanno a identificare i contribuenti potenzialmente beneficiari del bonus e ad avvisarli tempestivamente.
CARATTERISTICHE DELL’INDENNITA’
L’indennità in esame:
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta una sola volta all'avente diritto.
I Vostri Studi di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
CASMI SERVIZI SRL
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