ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALETutte le pronunce possono essere consultate su
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Sentenza n. 15/2021: Maso chiuso e successione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 18, c. 2, e 25, c. 1, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano.
La Corte ha accolta la questione di legittimità del tribunale, accertando l’irragionevolezza della regola del maggiorascato, quale criterio per la determinazione, a seguito di successione legittima, in via di automatismo del diritto di assunzione per masi chiusi. Inoltre, ha accertato l’illegittimità costituzionale in via conseguenziale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov. Bolzano n. 17/2001, operante sino all’entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 2/2010, in quanto disposizione di contenuto identico rispetto a quello della norma censurata.
Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, c. 1, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8/1962, sollevata dal tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, recante i criteri di determinazione del prezzo di assunzione, per non aver ricostruito in maniera completa il quadro normativo di riferimento.
Ordinanza n. 18/2021: Disparità tra i genitori
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale censurando la disposizione dell’art. 262 c.c.. L’articolo censurato prevede che «Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre». La Corte osserva che la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Tuttavia, il petitum è troppo circoscritto, dato che lo stesso meccanismo consensuale non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. Pertanto, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionale innanzi a sé, in quanto la disposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Tutto ciò, secondo la necessità, in base agli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità personale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia; ed in base all’art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 CEDU.
Sentenza n. 70/2021: (1) Rimborso cashback e fondo statale; (2) misure di monitoraggio; (3) possibile ripristino di vincoli cessati.
La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) fra cui quelle recate dai commi (1) 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; (2) 548; e (3) 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo.
Le disposizioni (1) riguardano un rimborso per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, definito rimborso
cashback; sono state censurate le modalità d’integrazione del fondo statale costituito per l’attribuzione della misura premiale in riferimento alla devoluzione alle Province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l’attribuzione alle stesse di tributi propri. Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata la materia del contendere.
Le disposizioni (2) riguardavano misure di monitoraggio degli effetti finanziari di possibili modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata la materia del contendere.
Le disposizioni (3) prevedono la parziale cessazione di applicazione di norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per determinati enti e organismi. È stata censurato un possibile ripristino di vincoli cessati. Tuttavia, è stato introdotto un corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali e dunque è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionalità.
Ordinanza n. 85/2021: L’ampliamento di specifici edifici destinati ad abitazioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riguardo agli artt. 4, 19, c. 1, 24, c. 2, 25, c. 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”).
Il ricorrente censura (1) la privazione dell’assoggettamento degli ampliamenti di edifici alla tutela paesaggistica; (2) la mancata verifica di conformità al piano paesaggistico di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici non previsti; (3) la violazione del principio secondo cui è affidata all’autorità di tutela la verifica istruttoria della conformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici; (4) la violazione del principio «cardine» della separazione tra organi politici e gestionali.
A seguito dell’adozione delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano n. 15/2020 e n. 1/2020, che hanno inciso sull’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 14/2002, già modificate dalle disposizioni impugnate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel medesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Sentenza n. 95/2021: segretari comunali e spoil system
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo all’art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020).
La legge ha introdotto l’art. 148-bis nel codice regionale degli enti locali, il quale viene censurato in quanto modifica il meccanismo di reclutamento, incidendo su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento. In generale, la Corte ha confermato la competenza regionale in base all’art. 65 dello statuto speciale di emanare un «ordinamento del personale dei comuni».
Tuttavia, la modifica è indissolubilmente legata all’abolizione del sistema dei concorsi e all’adozione di un
spoil system, un nuovo meccanismo di assunzione a termine connessa alla possibilità di revoca ante tempus dell’incarico.
A questo proposito, la Corte critica il mancato rispetto dell’art. 97 Cost. in riferimento (1) al principio dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (2) per la minaccia del principio di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività; (3) ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, per mancanza di qualsiasi garanzia nell’introduzione di un spoil system. Inoltre, la Corte censura l’irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa, comparando i requisiti d’accesso. Alla fine, la Corte accenta che la competenza regionale dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario nell’intera Regione autonoma Trentino Alto-Adige/ Südtirol.
Sentenza n. 134/2021: Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo e in via incidentale dal TRGA Trento relativo all’art. 1, legge provinciale n. 4/2020 recante la disciplina degli orari d’apertura nei giorni domenicali e festive delle attività commerciali.
La Corte dichiara l’illegittimità della disposizione provinciale in quanto viola la competenza statale in materia tutela di concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che in base al suo carattere finalistico e trasversale costituisce un limite per le Province autonome a statuo speciale in materie di loro competenza. Spetta allo Stato di dare attuazione al principio di liberalizzazione quale espressione della tutela di concorrenza e quindi di dettare la disciplina relativa agli orari domenicali e festivi degli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce anche la disposizione diretta a individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni, dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
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Sentenza n. 3556 /2021: dimissione della partecipazione azionaria della Provincia autonoma all’aeroporto
Ricorso n. 632/2020 proposto da 576 cittadini per la riforma della sentenza del TRGA che respinge il ricorso contro la delibera di indizione della gara e il decreto di aggiudicazione della dimissione della partecipazione azionaria della Provincia autonoma nella società ABD Airport S.p.A. a favore della società ABD Holding s.r.l.
Il CdS conferma la sentenza del TRGA limitandosi a trattare le doglianze di natura processuale. Dichiara che la nomina dei giudici del TRGA segue sia i principi posti della Costituzione sia quelli del livello europeo. L’indipendenza esterna dei giudici viene garantita in quanto con la nomina assumono un ruolo speciale, sono inamovibili ed è assente qualsiasi soggezione ad un altro organo.
Sostiene l’irricevibilità dell’impugnazione dei concernenti provvedimenti per tardività. La pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sui siti web-informatici degli enti competenti è idonea a rendergli conoscibili ed accessibili a tutti e quindi ha effetto di pubblicità legale, facendo decorrere il termine d’impugnazione.
Dichiara la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di tutti i ricorrenti, sia in veste di cittadini-elettori a causa della non sindacabilità degli atti in riguardo all’opportunità politica, che in veste di cittadini-contributori a causa del divieto dell’azione popolare generalizzata, nonché nei riguardi dei consiglieri provinciali. Non rileva neanche il criterio della vicinanza siccome manca un collegamento diretto con i provvedimenti impugnati.
Sentenza n.1993/2021: Concessioni economici per associazioni culturali del gruppo linguistico italiano
Ricorso n. 128, 4387, 4407/2019 proposta dall’associazione culturale contro la Provincia autonoma per la riforma della sentenza del TRGA recante il diniego della concessione di vantaggi economici per attività culturali ed artistiche. Il CdS accoglie il ricorso in parte.
Il CdS ritiene che il criterio della “solidità finanziaria” come disposto dal regolamento di esecuzione della legge provinciale per le attività culturali n. 9/2015 e in base al quale vengono concessi vantaggi economici per attività culturali per il gruppo linguistico italiano sia un concetto non definibile in modo oggettivo e perciò contrasti con i principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Ne deriva l’illegittimità del regolamento provinciale per questa parte e la necessaria ridefinizione dei criteri.
Invece afferma che l’adozione di diversi regolamenti di attuazione della legge dei tre gruppi linguistici è in piena sintonia con l’ordinamento autonomistico provinciale.
Sentenza n. 3807/2021:aeroporto di Bolzano - prolungamento della pista di atterraggio
Ricorso n. 4140/2020 proposta ABD Airport S.p.A. contro il Comune di Laives per la riforma del TRGA che annulla la delibera della giunta provinciale recante l’improcedibilità del procedimento di variante del PUC (piano urbanistico comunale) da parte del Comune. La modifica del PUC è diretta alla ripristinazione della destinazione urbanistica della zona aeroportuale in verde agricolo impedendo in tal modo il prolungamento della pista di atterraggio.
Il CdS accoglie il ricorso dichiarando il procedimento di variante viziato da nullità in quanto contrario al giudicato, che afferma la legittimità della modifica d’ufficio da parte della Provincia del PUC relativo alla destinazione urbanistica della zona aeroportuale come zona per attrezzature collettive. L’atto del Comune inoltre lede il principio di leale collaborazione e viola il principio del legittimo affidamento in quanto la condizione dell’ampliamento dell’aeroporto costituisce la causa economico-sociale del contratto di cessione della partecipazione societaria provinciale in capo alla società ADB holding S.r.l. e si basa su intesa tra Provincia ed enti statali.
Sentenza n. 4022/2021: collegamento dell’area sciistica di Castelrotto con l’Alpe di Siusi
Ricorso n. 8964/2020 proposta dalla Marinzen S.r.l. contro varie associazioni ambientalistiche per la riforma della sentenza del TRGA recante l’annullamento della delibera della GP avente ad oggetto l’approvazione parziale dello studio di fattibilità.
Il CdS respinge il ricorso affermando la sussistenza dell’interesse all’impugnazione della delibera di approvazione dello studio di fattibilità in quanto presupposto indefettibile per la presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di una nuova struttura sciistica. Inoltre, conferma l’annullabilità della delibera della GP per eccesso di potere in quanto la Giunta dopo aver comunicato il preavviso di rigetto approva lo studio di fattibilità benché non siano stati presentati nuovi contenuti di merito da parte della Marinzen S.r.l. e omette l’esplicitazione delle ragioni di tale cambio di rotta.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
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Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”.
Determina il reddito personale annuo massimo per il 2020 fino al quale possono essere richieste le prestazioni individuali (pensione d'invalidità) e le modalità di determinazione delle condizioni finanziarie nonché le informazioni che il richiedente deve fornire riguardo alla sua persona e alla sua situazione finanziaria.
Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”.
Specificazione del campo di applicazione delle disposizioni emanate dall'amministrazione provinciale per gli impianti di approvvigionamento idrico in concessione: nel caso delle condotte di irrigazione, questo è limitato alle condotte di adduzione.
Revisione degli intervalli tra le verifiche ordinarie.
Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”.
Emendamento riguardante la determinazione della partecipazione della provincia alla remunerazione della Commissione Municipale per il Territorio e il Paesaggio e le modalità della sua composizione.
Emendamenti riguardanti il principio di contenimento del consumo del suolo.
I fabbricati rurali sono definiti come una parte inseparabile dell'azienda agricola.
Emendamenti riguardanti la massa edilizia di una fattoria chiusa.
Inoltre: modifiche minori nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nella procedura dei permessi di costruzione (scia) e nell’agibilità.
Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021.
Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.
Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2021.
Legge Omnibus con modifiche riguardanti principalmente: Consiglio Scolastico Provinciale e disposizioni sull'assunzione del personale insegnante; procedure amministrative; nuovo regolamento del Servizio Sanitario Provinciale; fornitura di medicinali; disposizioni in materia di risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili e protezione del clima; Ordinamento dell'Artigianato; Statuto del personale provinciale
Legge provinciale 21. Gennaio 2021, n. 2
Debito fuori bilancio.
Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.
Legge provinciale 21 giugno 2021, n 4
Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro
Il Legislatore Provinciale si pone l'obiettivo di affrontare il mobbing (bullismo), lo straining e la violenza sul posto di lavoro per proteggere l’integrità psicofisica delle persone sul posto di lavoro. Un ruolo centrale è dato all'Ufficio del Consiglio di parità, insediato presso la Giunta Provinciale. Questo stabilirà misure concrete per la prevenzione, la formazione, l’informazione nonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di tali atti. Sarà assistito da un nuovo servizio antimobbing da istituire, che aiuterà a raggiungere gli obiettivi. In particolare, fornirà servizi di consulenza, informazione e mediazione a datori di lavoro e a dipendenti. Il servizio è gratuito e viene fornito in tutte e tre le lingue ufficiali della Provincia.
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Sentenza n. 43/2021*: Illegittimità della terza proroga della concessione a SAD
Ricorso n. 218/2020 proposta da C.A.A. (Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori) contro la Provincia autonoma per l’annullamento della proroga della concessione per i servizi extraurbani in capo a SAD.
È considerato illegittimo di basare la terza proroga della concessione per i servizi pubblici extraurbani sull’istituto della proroga “tecnica” che può essere applicata solo in casi eccezionali siccome presenta una deroga ai principi europei soprattutto della concorrenza. Nei casi emergenziali che comportano il rischio dell’interruzione del servizio sono previsti soluzioni alternative dal regolamento europeo, fra le quali in primis l’aggiudicazione diretta ad un gestore provvisorio. Inoltre, è illegittimo di basare la proroga sulla disciplina prevista per le procedure d’affidamento nella situazione di emergenza-COVID, siccome manca un presupposto necessario per l’applicazione in quanto non esiste una procedura alla data del 23.02.2020. La proroga è in più inficiato dall’omessa verifica del possesso dei requisiti generali e morali in capo a SAD. Comunque, giustificato dall’interesse collettivo la concessione a SAD rimane efficace sino alla scadenza della proroga. Il C.A.A. non ha diritto ad un risarcimento del danno siccome si tratta di un danno solo ipotetico.
*vedasi anche sentenza n. 77/2021.
Sentenza n. 128/2021: l’interpretazione della legge urbanistica provinciale in ossequio del principio del contenimento del consumo di suolo
Ricorso n. 152/2020 proposto da titolari di fondi interessati contro il Comune di Braies per l’annullamento del permesso di costruire.
Il TRGA accoglie il ricorso affermando che le eccezioni previste alla regola generale del divieto di costruzione in aree naturali ed agricole in base al principio del contenimento del consumo di suolo sono da interpretare in senso restrittivo. Perciò in caso di demo-ricostruzione nel verde agricolo in una posizione diversa da quella originaria a causa di pericoli naturali o pericoli dovuti alla vicinanza ad infrastrutture pubbliche, la Commissione comunale per il territorio e paesaggio deve pronunciarsi in modo espresso, essendo il suo parere obbligatorio e vincolante. In riguardo alla ricostruzione, la valutazione della posizione vicina più adatta deve avvenire in base a parametri oggettivi non essendo di rilievo la situazione soggettiva di disponibilità di terreni. Inoltre, afferma che l’aumento della cubatura è legittimo solo se l’edificio viene ricostruito nella stessa posizione ed è limitato a edifici destinati ad abitazioni. Perciò non è consentito l’ampliamento di edifici destinati ad uso accessorio a quello abitativo, quale p.es. un magazzino, deposito, ripostiglio, garage.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
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Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15
Modifiche dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 14
Modifiche della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 12
Modifiche dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 10
Modifiche della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005
Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modifiche della legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici
Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)
Legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3
Modifiche della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza
Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg
Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modifiche di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici
Decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi
Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006
Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13
Modifiche della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)
Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento
Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 40
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente ai rapporti di utenza, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del G.O. se non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, di comportamenti, anche mediatamente riconducibili all'esercizio di un potere pubblicistico, posti in essere da Pubbliche Amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 39
La revoca o l'annullamento d'ufficio di un bando di gara possono essere fondati su una motivazione molto succinta se intervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione del bando, come avvenuto nel caso di specie, ancora prima che fosse pubblicata la graduatoria degli assegnatari degli alloggi di servizio.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 38
Con riferimento alla motivazione della valutazione di congruità dell'offerta, non si richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate; solo in caso di giudizi negativi sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione. La Stazione appaltante non è tra l'altro tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più rilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Infatti, la Stazione appaltante è onerata di fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci; il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica e non si risolve in una "caccia all'errore" mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Quanto previsto per le offerte anormalmente basse dall'art. 97, in particolare commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 non è compatibile con il contratto di concessione di servizi, per il quale l'obbligo di svolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta anormalmente alta può essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza. Detto altrimenti, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzi l'inaffidabilità dell'offerta proposta.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 12/03/2021, n. 36
Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente che non dimostri, attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il diritto di voto.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 16/02/2021, n. 19
In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi.
È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche della struttura iscritta al catasto come rifugio alpino ai sensi della l. prov. Trento 15 marzo 1993 n. 8, che non rispetti il requisito normativamente previsto della non raggiungibilità della struttura con strade aperte al traffico ordinario.
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 27 bis, l. prov. Trento n. 23/1992 (secondo il quale "nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti") a sua volta corrispondente al suo omologo previsto nell'
art. 10 bis della l. n. 241/1990, deve assumere un rilievo sostanziale e non meramente formale.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/02/2021, n. 13
La SCIA non è qualificabile come un'istanza di parte, volta all'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, trattandosi piuttosto di una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, sicché deve escludersi che l'autorità procedente sia tenuta a comunicare al segnalante il preavviso di rigetto prima dell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori ad essa attribuiti dalla legge. Dunque, posto che il soggetto che presenta una SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria, che trova fondamento nella legge e non necessita di un assenso, espresso o tacito, da parte dell'Amministrazione, la ricorrente non ha motivo di dolersi dell'omissione del preavviso di rigetto, fermo restando che la ricorrente medesima, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ha comunque potuto presentare osservazioni che sono state tenute nella dovuta considerazione da parte dell'Amministrazione procedente.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 7
Presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. In caso di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, il ricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza. In caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure di accoglienza. In altri termini, le misure di accoglienza di cui al
d.lgs. n. 142/2015 non conseguono automaticamente alla domanda di protezione internazionale, ma presuppongono che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari. Inoltre, anche in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale l'esser privo di mezzi sufficienti da parte del ricorrente è comunque condizione per usufruire delle misure di accoglienza per il tempo in cui, essendo sospesi gli effetti del diniego della protezione internazionale stante il ricorso giurisdizionale pendente, il ricorrente medesimo è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 6
La valutazione in concreto dell'idoneità dei contenuti economici dell'offerta tecnica ad inficiare la segretezza dell'offerta economica, con efficienza potenzialmente condizionante l'operato della Commissione, trova applicazione solo in assenza di una espressa clausola di esclusione
La grave inimicizia, per essere rilevante ai fini della ravvisabilità di una situazione di conflitto di interessi, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
La funzione di RUP deve connotarsi anch'essa dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'
art. 6 bis della l. n. 241/1990, che delinea la disciplina generale in materia di conflitto di interessi, e dell'
art. 42 del Codice dei contratti.
La disciplina posta a presidio della prevenzione del conflitto di interessi valorizza l'obbligo di astensione, in ragione della necessità di sgomberare il campo anche da dubbi sull'imparziale operato dei funzionari e dipendenti dell'Amministrazione. Affinché un conflitto di interessi possa sorgere, è necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche, al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche e attuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di prove specifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degli organi di amministrazione e sotto altro punto di vista, possa determinarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delle Stazioni appaltanti, soprattutto di quelle di piccola dimensione, quale l'Amministrazione intimata.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/01/2021, n. 5
L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale dal nostro ordinamento giuridico (
art. 669 c.p.); e ciò è tanto più rilevante ove si versi in una fattispecie in cui venga in rilievo un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, quale quello nella specie espresso dal ricorrente. All'autorità amministrativa competente va, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/01/2021, n. 1
Non risulta applicabile l'istituto del soccorso istruttorio alle mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offerta economica e l'offerta tecnica presentata nei procedimenti di scelta del contraente da parte delle Amministrazioni Pubbliche (nel caso di specie, le indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b, d.P.R. 27 aprile 2020 n. 4 — 17/ Leg. del fornitore, della ragione sociale, della qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa, ivi inderogabilmente contemplate, non possono che configurarsi, nel caso di specie, quali parti integranti dell'offerta tecnica, e quindi per sé stanti insuscettibili di integrazioni postume mediante soccorso istruttorio).
La prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c, l. prov. Trento n. 2/2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento, approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4, 17/Leg.), in forza delle quali deve essere offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 3, il minor ribasso vincola i concorrenti a non offrire rialzi in luogo dei ribassi, in modo quindi da non determinare l'introduzione nella formula di valori algebrici anziché matematici. La violazione di tale norma non comporta l'esclusione dalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previsto dal predetto art. 2, comma 3, lett. c), l. prov. n. 2/2020 nei confronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessa guisa dell'ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0, ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezzi indicati a base della gara.
A prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall'ordine di esame dei gravami incrociati escludenti, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati. Per effetto della pronuncia del Giudice comunitario (
Corte di Giust. UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18), anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la giuridica rilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle gare pubbliche di scelta del contraente, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l'interesse legittimo finale ad ottenere l'aggiudicazione del contratto ad evidenza pubblica sia l'interesse legittimo strumentale alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l'Amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di scelta del contraente. Ne consegue che, non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.