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NEWSLETTER SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
a cura di Tiziana Rosania Avvocato
 
EVENTI
 
Tra le iniziative intraprese a causa della drammatica vicenda afghana e dirette a portare in salvo anche gli operatori di diritto ed in particolare l’Avv. Latifa Sharifi, che ha combattuto per la difesa e i diritti umani delle donne afghane, ricordiamo l’iniziativa dell’U.I.A. (leggi qui) non dimenticando i tanti civili senza nome, vittime innocenti di questa tragedia umana.
 
E’ convocata per il 24 settembre prossimo alle ore 14,30 l’Assemblea degli Associati U.N.A.M. che si svolgerà on-line a causa della situazione pandemica; è prevista la partecipazione in presenza presso NH Collection Roma Centro in Via dei Gracchi, 324 per i soli componenti del Comitato Esecutivo, del Comitato Scientifico e per i Responsabili di Sezione (o loro delegati). Durante l’Assise si svolgeranno anche le votazioni per l’elezione del Comitato Esecutivo 2021-2023.
Nella mattinata presso l’Aula Giallombardo della Corte di Cassazione - ore 11,00/13,00 - avrà inizio il corso di Alta Formazione U.N.A.M. La lezione di apertura sarà tenuta dalla Prof.ssa Paola Lucarelli dell'Università di Firenze. 
 
Al riguardo rammentiamo che il 10 settembre scadrà il termine ultimo per l’iscrizione al corso di Alta Formazione in A.D.R. (disponibilità massima 100 posti) organizzato da U.N.A.M. in convenzione con le Università di Firenze, di Trento e di Perugia.
Informiamo i lettori che vi è ancora qualche posto disponibile per chi volesse iscriversi all’intero corso o ai diversi moduli; in tal caso si invita ad inviare il relativo modulo a scuola@unam.it (leggi qui)
 
Segnaliamo che il prossimo 6 ottobre alle ore 10,00 sarà presentata l’iniziativa U.N.A.M. denominata ‘Progetto Scuola’, oggetto del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la nostra Associazione, sottoscritto il 9 settembre 2020. All’evento, dal titolo “PARLIAMONE: Impariamo a comunicare per gestire i conflitti”, oltre al nostro Presidente, Avv. Angelo Santi, ai componenti U.N.A.M. del Comitato Paritetico Avv.ti Angela Napoletano e Salvatore Azzaro, rispettivamente Coordinatrice e Responsabile Scientifico del Progetto, interverranno il Dott. Roberto Frisone e la Prof.ssa Francesca Ripert della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione e componenti ministeriali del Comitato Paritetico. Durante l’incontro sarà proiettato il video "Non esiste prospettiva senza due punti di vista” commentato dall'Avv. Paola Sgarbi - componente del suindicato Comitato Paritetico e Responsabile della Sezione U.N.A.M. di Lecco. Saranno anche condivise alcune esperienze sul campo, promosse dalle Sezioni U.N.A.M. di Matera e Pistoia, rispettivamente con l’Avv. Giuseppe Tedesco “Riconoscere le emozioni” e l’Avv. Patrizia Godino “Avvocati Mediatori in campo”.
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SULLA EFFETTIVITA' DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE -TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA DEL 21.07.2021
L'ottava sezione del Tribunale civile capitolino, nel disporre l'invio in mediazione in un giudizio pendente per questioni ereditarie, "ricorda alle parti che la procedura deve essere effettivamente espletata e quindi è necessario andare oltre il primo incontro informativo e di intervenire personalmente". Invita inoltra il mediatore a fare una proposta transattiva, in tal modo sollecitando chiaramente le parti a risolvere la vicenda consensualmente in sede di mediazione. 

IL COMPORTAMENTO OSTATIVO DELLA PARTE E’ VALUTABILE EX ART. 116 C.P.C. - TRIBUNALE DI VENEZIA  SENTENZA DEL 03.06.2021
Il Tribunale di Venezia ha valutato ai fini della condanna alle spese il comportamento palesemente ostativo alla formulazione di qualsiasi ipotesi conciliativa assunto dalla parte (nella specie l’attore) in sede di mediazione, come risultante dal relativo verbale riportante la dichiarazione del proprio avvocato che presenziava ‘solo perché la mediazione era obbligatoria’. Il Giudice ha ritenuto valutabile tale atteggiamento ex art. 116, co. 1 c.p.c. e ai fini della condanna alle spese processuali reputandolo, di contro, inidoneo ad una declaratoria di improcedibilità e non integrante l'ipotesi di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 8, co. 4 bis, D. lgs. 28/2010, che testualmente è circoscritto alla "mancata partecipazione al procedimento" e comunque non contenente alcuno specifico richiamo ad un onere di effettiva collaborazione alla "ricerca di una soluzione conciliativa” (leggi qui)
 
ANCORA SUI RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E LEASING IMMOBILIARE - CORTE DI CASSAZIONE SEZ.III  SENTENZA DEL 13.05.2021 N.12883
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha confermato l’esclusione del contratto di leasing dalle materie nella condizione di procedibilità ‘obbligatoria’ di cui all’art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, come invece auspicato dal ricorrente che lo ha ricondotto ai “contratti finanziari sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari)”. Ed invero già con sentenza n.15200/2018 la Corte di Cassazione aveva chiarito che il legislatore, con riferimento ai contratti bancari e finanziari, aveva inteso riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari … nella stessa relazione si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 … In questa cornice … non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto
Si ringrazia l’Avv. Ilaria Bernagozzi per la segnalazione del provvedimento
 
ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DEL 13.05.2021 N. 12896
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal locatore in entrambi i gradi di merito, ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano, ribadendo l’obbligatorietà del tentativo di mediazione in materia locatizia. Secondo gli Ermellini infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo assegnando il termine per consentire l’esperimento del tentativo di mediazione in quanto, ove l’eccezione sia stata sollevata tempestivamente, il giudice di appello è tenuto a disporre obbligatoriamente la mediazione in quanto anche l’eventuale vaglio positivo del materiale istruttorio non può costituire ragione per superare l’obbligo di mediazione (leggi qui)
  
RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE - TRIBUNALE DI LECCE ORDINANZA DEL 24.06.2021
Nell’ambito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale, con il provvedimento in esame, ha tracciato le direttrici per rinegoziare i contratti commerciali secondo un’interpretazione del principio generale di buona fede costituzionalmente orientata, per riportare l’alea contrattuale nei limiti della ‘normalità’. Ciò anche perché lo sforzo del legislatore, che ha previsto un credito d’imposta del 60% sui canoni locatizi, non è stato sufficiente a riequilibrare lo sbilanciamento contrattuale verificatosi con la crisi pandemica. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Lecce ha previsto, per un primo contratto stipulato il 24.02.2016, la riduzione del 20% del canone di locazione per il semestre marzo-agosto 2021, mentre per il secondo contratto sottoscritto il 19.10.2016 ha disposto una riduzione del 5% relativamente al semestre maggio-ottobre (leggi qui)
 
CONDANNA ALLE SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI SOCCOMBENZA GIUDIZIALE -TRIBUNALE DI TRIESTE  SENTENZA 11.03.2021
In linea con la diffusa giurisprudenza di merito, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la refusione delle spese e dei costi conseguenti all’esperimento del tentativo di mediazione in quanto qualificabili come esborsi dovuti ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c.. Una lettura che prende le distanze dalla posizione espressa dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza del 10.07.2017 n. 16990 secondo cui le spese stragiudiziali costituiscono voce autonoma di danno emergente subìto dal danneggiato, da domandarsi tempestivamente e con relativa allegazione e prova dei fatti costitutivi 
 
INCOMPETENZA TERRITORIALE E NATURA DEL TERMINE DI 15 GG ASSEGNATO DAL GIUDICE - TRIBUNALE DI BRINDISI SENTENZA DEL 21.01.2021 N.106
La fattispecie esaminata dal Tribunale di Brindisi riguarda un procedimento di mediazione demandata in materia bancaria, instaurata nel termine assegnato presso un organismo territorialmente incompetente. Riproposta l’istanza presso altro organismo, sempre fuori dalla circoscrizione del Tribunale adito, la banca non si presentava all’incontro per cui il procedimento si concludeva con esito negativo. Alla prima udienza utile la banca chiedeva la rimessione in termine al fine di presentare l’istanza di mediazione presso un organismo competente. L’istanza veniva rigettata in quanto, indipendentemente dall’orientamento giurisprudenziale sulla natura del termine per instaurare il procedimento di mediazione, la richiesta di rimessione in termini risultava intempestiva (leggi qui)
  
L’INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL’ODM RENDE NULLA LA MEDIAZIONE - TRIBUNALE DI FOGGIA SENTENZA DEL 12.01.2021 N.58
In materia condominiale il Tribunale monocratico di Foggia ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale proposta dal condomino, dovendosi nella specie coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, il cui comma 2, statuisce che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata. Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in …”. Di contro il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento del Condominio che aveva partecipato al procedimento di mediazione senza nulla eccepire sulla incompetenza territoriale in quella sede, ove peraltro aveva formulato anche una proposta transattiva, salvo poi sollevare la relativa eccezione alla prima udienza successiva alla conclusione negativa del procedimento di mediazione, integra un giusto motivo per la compensazione delle spese di lite (leggi qui)
 
CONVENIENZA FISCALE DELLA SOLUZIONE CONCILIATIVA RAGGIUNTA IN MEDIAZIONE - TRIBUNALE DI VERONA ORDINANZA DEL 18.03.2021
L'ordinanza in commento, di rimessione delle parti processuali in mediazione, depone ancora una volta per l'utilità in re ipsa della mediazione anche quale mezzo di deflazione dei processi, e per la sua convenienza economica rispetto ai costi e all’alea del contenzioso, soprattutto ove il corso dello stesso possa determinare la soccombenza reciproca dei contendenti. Le sollecitazioni del Giudicante pongono l'accento sui vantaggi di tale procedura in tutti quei casi in cui il diritto azionato risulti contemperato dall'interesse, parimenti degno di tutela, della parte convenuta ad ottenere ristoro per l'inesatto adempimento. Nel caso di specie la parte opponente, nel contestare il credito ingiunto, allegava la mancata fornitura della merce per il quantitativo contratto, ponendo a carico del venditore l'onere di provare i fatti costitutivi la propria domanda. Allo stato degli atti e della documentazione prodotta (fatture del venditore da un  lato e DDT firmati dalla parte acquirente dall'altro), non essendo manifestatamente infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore, il Giudice, valutando comparativamente gli interessi in gioco, ha rinvenuto nella mediazione il luogo e spazio necessari in cui le parti avrebbero potuto trarre soddisfazione dalle proprie e rispettive ragioni in misura direttamente proporzionale ai costi della lite. Difatti il riconoscimento del diritto di ambo i contendenti ad ottenere tutela per l'inadempimento subìto, nel giustificare una loro soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite, rende il ricorso al processo oltremodo gravoso ed antieconomico in termini di risultato. Dal suo canto la procedura di mediazione, nel propendere per la celere definizione del conflitto, consente a ciascuna delle parti contendenti (centro di interessi) nel suo esperimento di potere detrarre i costi di procedura entro l’attuale limite massimo di € 500,00, e diversamente dal provvedimento che definisce il giudizio, il verbale di accordo non è soggetto ad imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000.
Si ringrazia l’Avv. Vittoria Vigilante per la redazione del commento
 
SEGNALAZIONI E CONVENZIONI
Ricordiamo ai nostri Lettori che l'Associazione ha la propria pagina sui social Facebook e LinkedIn: invitiamo chi lo desidera a seguirci.
FACEBOOK  https://www.facebook.com/Unioneavvocatiperlamediazione/
LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/unam---unione-nazionale-avvocati-per-la-mediazione/ viewAsMember=true

La Rivista tecnico-giuridica “La MEDIAZIONE” riserva ai Soci U.N.A.M. uno sconto del 20% per la sottoscrizione di un abbonamento cartaceo al prezzo agevolato di complessivi € 40,00 anziché € 50,00 (per 4 numeri - comprese le spese di spedizione). Le richieste possono essere inviate a direttore@rivistalamediazione.it

E' uscito il primo numero della nuova rivista "GIUSTIZIA CONSENSUALE" diretta da Silvana Dalla Bontà e Paola Lucarelli, rinvenibile sul sito della seguente casa editrice: https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo-riviste/rivista/giustizia-consensuale/fascicoli-giustizia-consensuale-cartacea/giustizia-consensuale-fasc-2021-1-detail.html
 
COMUNICAZIONI AI SOCI U.N.A.M.

Ricordiamo che il 28 febbraio scorso è scaduto il termine per il versamento della quota associativa annuale, rimasta invariata, di euro 20,00 per il corrente anno. Si invitano pertanto i Soci che non avessero ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione, anche riguardo ad eventuali annualità precedenti non ancora corrisposte.
Si rammenta inoltre che la regolarità nei versamenti delle quote associative costituisce - a norma di Statuto - condizione per l'esercizio del diritto di voto in occasione della Assemblea annuale e che la mancata regolarizzazione sarà intesa come rinuncia al rinnovo del tesseramento.
Il versamento può essere effettuato con bonifico sul c/c U.N.A.M. (IBAN: IT14J0569645130000002969X80 - causale: quota iscrizione anno/i ....). Si ringrazia per la collaborazione.

 
 

 

 

 

U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione è l’unione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate ed appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali.
All'Associazione possono altresì aderire, in qualità di soci sostenitori, altri professionisti che condividono scopi e finalità di U.N.A.M. .
U.N.A.M. è stata costituita in Firenze nell'aprile del 2014 e, con delibera del C.N.F. in data 20.09.2019, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. s, della L. n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. 11 aprile 2013 n.1.
ASSOCIAZIONE U.N.A.M.
Via Nazario Sauro 16
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