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NEWSLETTER MAGGIO-GIUGNO 2021
a cura di Tiziana Rosania Avvocato
 
EVENTI
 
Siamo lieti di aprire la nostra NewsLetter dando il benvenuto a tre nuove Sezioni: Pisa, Treviso e Savona, coordinate rispettivamente dall’Avv. Gian Vincenzo Tortorici, dall’Avv. Vanessa Spoladore e dall’Avv. Giuseppe Piccardo. Alle nuove Sezioni e ai loro Responsabili auguriamo buon lavoro!
 
La Sezione U.N.A.M. di Messina, coordinata dall’Avv. Giuseppe Carà, in collaborazione con Elsa, A.I.Me.Pe, A.I.ME.F., Laboratorio A.D.R. e Ordine Avvocati di Messina, organizza un ciclo di incontri on line sulla mediazione dei conflitti dal titolo “Professionisti di prestigio ed esperti mediatori per i giuristi del domani” (leggi la locandina)

Segnaliamo l'articolo del Dott. Gianfranco Gilardi, già Presidente del Tribunale di Verona, con un interessante focus sulle ADR e sulle proposte di riforma della Giustizia Civile, tra cui quelle formulate da U.N.A.M. (leggi qui)

Si ricorda a chi lo desideri che è possibile aderire al Patto CovidExit accedendo al sito www.covidexit.it

Informiamo i soci U.N.A.M. che l'Assemblea ordinaria, prevista per il 18 giugno prossimo, è stata differita alla seconda decade del mese di settembre 2021 con l’auspicio di svolgimento in presenza fisica ed eventuale integrazione in modalità online. Tanto in ragione della situazione sanitaria ancora in corso che non consentirebbe di vivere il momento assembleare come un’occasione, tanto attesa, di ritrovo e di confronto tra gli Associati. Le informazioni relative all'Assemblea, ivi compreso l'OdG, saranno comunicate con successiva nota di convocazione.
 
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NELLE MATERIE SOGGETTE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ PUO’ ASSOLVERSI ANCHE CON LA MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI ROMA – ORDINANZA DEL 12.04.2021)
In materia di responsabilità da sinistri stradali il Tribunale capitolino, in persona del Dott. Moriconi, ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dal Ministero convenuto per non aver l’attore esperito la negoziazione assistita prevista come obbligatoria dalla legge. Nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2019, esplicativa delle differenze sostanziali tra N.A. e mediazione, il Tribunale ha ritenuto che "l’eccezione del Ministero è sicuramente del tutto formale e priva di un retroterra sostanziale, come dimostra la universalmente nota circostanza che proprio le Amministrazioni Pubbliche Statali sono quelle meno propense a conciliare le controversie; la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita … induce a ritenere l’eccezione puramente formale e procedurale, in assenza di una reale volontà del Ministero di conciliare la causa, sussiste l’assoluta necessità di evitare perdite di tempo inutili nel contesto di una Giustizia Civile già ampiamente gravata da lungaggini; è assicurata la garanzia … che nel corso della causa sarà attivato, se e quando ritenuto utile e fruttuoso, un percorso conciliativo di maggiore e migliore efficacia consistente per l’appunto nella mediazione demandata dal Giudice ex art. 5 co. II decr.lgs.28/201, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambe gli istituti … l’assistenza degli avvocati …” (leggi qui)

NESSUNA TUTELA ALL'OPPOSTO CHE NON ATTIVA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (TRIBUNALE DI VENEZIA - SENTENZA DEL 30.03.2021 N. 585)
Confermando il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di tutela invocata dalla parte opposta che non aveva attivato il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il Tribunale infatti 'l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il 'prospective overrulling', è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente. Inoltre, la pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di overrulling avente carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza' (leggi qui)

ANCORA SULLE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA ATTIVAZIONE DELLA MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  (CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8015 DEL 26.03.2021)
La Suprema Corte, chiamata a decidere sulla pronuncia della Corte di Appello abruzzese, ha confermato la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, poiché il tentativo di mediazione non era stato attivato da alcune delle parti contrapposte. Nel respingere il ricorso, gli Ermellini hanno precisato che "la decisione di dichiarare improcedibile l’opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell’attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo”. Una decisione che lascia perplessi sotto diversi profili, non ultimo per irrogazione della sanzione ex art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 atteso che il ricorso, per quanto rigettato, si è reso necessario per correggere la motivazione della sentenza impugnata che aveva confermato il decreto ingiuntivo anziché revocarlo (leggi qui)    

IMPROCEDIBILE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATA PARTECIPAZIONE PERSONALE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 23.03.2021)
Dopo la pronuncia del Tribunale di Crotone riportata nella precedente NewsLetter, anche il Tribunale fiorentino con sentenza del 23.3.2021 dichiara l’improcedibilità dell’opposizione promossa avverso decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 28/2010. Il Tribunale quindi, discostandosi dell’arresto delle Sezioni Unite sul punto, rimette in discussione l’antica querelle in merito alla parte sulla quale ricadrebbero le conseguenze della mancata attivazione del procedimento di mediazione. Il predetto indirizzo si fonderebbe sulla convinzione che “Opinare diversamente … si porrebbe in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto”. Contrasto che induce alla massima cautela da parte dell’avvocato che assiste le parti in mediazione (leggi qui)
 
DUBBIA LA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL GRATUITO PATROCINIO IN MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI PALERMO - ORDINANZA DEL 17.3.2021)
E’ la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale palermitano che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74.2 e 15.1 del D.P.R. n.115/2002 in relazione agli artt. 3,24 e 36 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, apparendo contrario al canone di ragionevolezza "consentire al difensore della parte non abbiente di accedere ad una liquidazione con oneri a carico dell’Erario allorquando l’esito della mediazione risulti infruttuoso (e si renda perciò necessario l’avvio del processo civile), e negarla invece allorquando la controversia si definisca in ambito mediatorio, dovendosi peraltro sottolineare come, diversamente opinandosi, potrebbero emergere prassi forensi orientate dall’intrinseca forza pregiudizievole, con conseguente annichilimento della funzione della mediazione obbligatoria … nella conseguente vanificazione degli effetti acceleratori e deflattivi dell’intero sistema processuale civile connessi all’effettività del procedimento mediatorio (leggi qui)
  
SEGNALAZIONI E CONVENZIONI
Ricordiamo ai nostri Lettori che l'Associazione ha la propria pagina sui social Facebook e LinkedIn: invitiamo chi lo desidera a seguirci.
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La Rivista tecnico-giuridica “La MEDIAZIONE” riserva ai Soci U.N.A.M. uno sconto del 20% per la sottoscrizione di un abbonamento cartaceo al prezzo agevolato di complessivi € 40,00 anziché € 50,00 (per 4 numeri - comprese le spese di spedizione). Le richieste possono essere inviate a direttore@rivistalamediazione.it
 
Su gentile indicazione dell’Avv. Luca Tantalo segnaliamo l’uscita del numero 1/2021 della Rivista quadrimestrale “ADRITALIA” allegata nella versione online. Per abbonamenti o richiesta di copia cartacea, è possibile contattare la casa editrice Primiceri Editore (leggi qui)
 
COMUNICAZIONI AI SOCI U.N.A.M.

Ricordiamo che il 28 febbraio scorso è scaduto il termine per il versamento della quota associativa annuale, rimasta invariata, di euro 20,00 per il corrente anno. Si invitano pertanto i Soci che non avessero ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione, anche riguardo ad eventuali annualità precedenti non ancora corrisposte.
Si rammenta inoltre che la regolarità nei versamenti delle quote associative costituisce - a norma di Statuto - condizione per l'esercizio del diritto di voto in occasione della Assemblea annuale e che la mancata regolarizzazione sarà intesa come rinuncia al rinnovo del tesseramento.
Il versamento può essere effettuato con bonifico sul c/c U.N.A.M. (IBAN: IT14J0569645130000002969X80 - causale: quota iscrizione anno/i ....). Si ringrazia per la collaborazione.

 
 

 

 

 

U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione è l’unione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate ed appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali.
All'Associazione possono altresì aderire, in qualità di soci sostenitori, altri professionisti che condividono scopi e finalità di U.N.A.M. .
U.N.A.M. è stata costituita in Firenze nell'aprile del 2014 e, con delibera del C.N.F. in data 20.09.2019, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. s, della L. n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. 11 aprile 2013 n.1.
ASSOCIAZIONE U.N.A.M.
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