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FATTURA ELETTRONICA
SOGGETTI MINIMI / FORFETARI

Fine periodo moratoria delle sanzioni


 

Gentili Clienti,
 
 
facendo seguito alla nostra precedente Circolare n. 12/2022, con la presente Vi ricordiamo che i soggetti che si avvalgono di regimi agevolati (“forfetario”, “di vantaggio” e gli enti con opzione ex L. 398/91) con ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nel 2021 superiori a € 25.000, dallo scorso 1° luglio 2022 sono tenuti ad emettere la fattura elettronica mediante il SDI (Sistema di Interscambio).
 
Per tali soggetti il legislatore ha stabilito un periodo transitorio, dall’1.7.2022 al 30.9.2022, nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (cioè quelle relative a operazione senza applicazione dell’imposta, nella misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito).
 
Essendo ormai superato il periodo di moratoria suddetto, a partire dal 1° ottobre 2022 i soggetti interessati dalle nuove disposizioni (ma anche i forfettari/minimi che, pur non essendo obbligati, per scelta hanno deciso di emettere le fatture elettronicamente) sono tenuti ad osservare gli ordinari termini di emissione, pena l’applicazione delle sanzioni, e in particolare:
.. entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
.. entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che i soggetti forfettari/minimi “sottosoglia” NON sono obbligati ad emettere la fattura elettronica e possono continuare ad emettere il documento in formato cartaceo/analogico con piena valenza fiscale.
A tal fine sarebbe opportuno rilasciare una dichiarazione al proprio cliente attestante l’esonero oppure, più semplicemente, inserire nel corpo della fattura cartacea/analogica una dicitura del seguente tenore: «contribuente con ricavi/compensi inferiori a € 25mila nell’anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.L. 36/2022».
Questa raccomandazione è importante perché il documento cartaceo/analogico (da non confondere con la copia di cortesia che si trasmette al cliente in seguito all’emissione della fattura elettronica) NON ha alcuna valenza fiscale anche per chi la riceve, se il soggetto emittente rientra tra i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica.
 
 
I Vostri Studi di riferimento sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Cordiali saluti.
 
 
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