Vi riportiamo per Vs utilità i link dove trovare tutte le informazioni tecniche e i motivi dell’aggiornamento:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Variazioni+alle+specifiche+tecniche+fatture+elettroniche2022-09-30.pdf/ed309e26-03a4-2544-6d01-fd8e757fb918
In particolare, le modifiche di maggiore interesse riguardano:
• l’aggiornamento dei
codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori economici coinvolti nelle operazioni documentate;
• le nuove codifiche per il blocco
“AltriDatiGestionali” per riportare in fattura, da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA;
• l’introduzione di un nuovo
tipodocumento TD28 per certificare gli acquisti da operatori sanmarinesi (che hanno ricavi dichiarati nell'anno solare precedente per un importo inferiore a € 100mila), i quali abbiano documentato l’operazione, esponendo l’IVA,
con fattura cartacea perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
CODICI CONTROLLO
Una assoluta novità riguarda l’introduzione del nuovo controllo con
codice 00476: in buona sostanza la fattura elettronica viene scartata dal sistema qualora l’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura siano entrambi valorizzati con codici diversi da “IT”.
Le parti (C/P e C/C) devono
essere differenti, pena lo scarto del file con
codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:
-
TD01 (
fattura),
TD02 (acconto/anticipo su fattura),
TD03 (acconto/anticipo su parcella),
TD06 (
parcella),
TD07 (fattura semplificata);
-
TD16, per l’integrazione del documento nell’
inversione contabile “interna”;
-
TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di servizi dall’estero,
TD18 per l’integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e
TD19 per l’integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codici utilizzabili anche ai fini dell’
esterometro);
-
TD20 per l’emissione di autofattura da
regolarizzazione;
-
TD24 per la fattura differita e
TD25 per la fattura “super differita” (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);
-
TD28 per la comunicazione, ai fini dell’
esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell’IVA.
Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece,
coincidere non solo nei file XML generati per la
regolarizzazione dello splafonamento (
TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell’
autoconsumo o delle
cessioni gratuite senza rivalsa (
TD27). In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con
codice 00472.
Infine, una precisazione è stata introdotta con riguardo al
codice 00401: l’indicazione di una aliquota IVA diversa da zero e con presenza dell’elemento
“natura” non è mai ammessa
se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l’acquirente abbia deciso, in via facoltativa, di inviare il flusso integrativo a SDI utilizzando il
tipodocumento TD16.
BLOCCO “ALTRI DATI GESTIONALI”
Nel caso di
operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione, l’elemento
TipoDato va valorizzato con la stringa:
-
“NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;
-
“AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.
Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo
“TipoDato”, la stringa
“F24”, per informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta
regolarizzazione dell’imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”. A questo proposito si attendono chiarimenti per delineare l’effettivo ambito di applicazione della nuova funzione introdotta.
NUOVO TIPODOCUMENTO TD28
Il nuovo
TD28, utilizzabile a decorrere dall'1.10.2022, è riservato agli
acquisti da San Marino per i quali il cedente sammarinese ha emesso
fattura cartacea con IVA (tale possibilità è riconosciuta dalla legislazione sammarinese ai soggetti che hanno dichiarato nell'anno precedente ricavi per un importo inferiore a € 100.000; resta tuttavia per tali soggetti la facoltà di emettere le fatture elettroniche, presentando apposita opzione).
Sul punto si ricorda che dallo scorso 1° luglio 2022 negli scambi (cessioni/acquisti di beni) con la Repubblica di San Marino le fatture
sono solamente elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero (tra cui appunto l’eccezione in esame per cui è stato introdotto il
TD28).
Utilizzando questa nuova codifica, l’acquirente italiano
adempie all’obbligo dell’esterometro.
Pertanto nel caso in cui il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia riceva una fattura cartacea,
con addebito dell’imposta, da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino, è tenuto ad emettere una fattura, inviandola al sistema SDI, con
tipodocumento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri.
Diversamente nel caso in cui il soggetto IVA riceva una fattura cartacea
senza l’addebito dell’IVA da parte del fornitore sammarinese, allora occorrerà utilizzare il
tipodocumento TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero) o
TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972), per assolvere al pagamento dell’imposta.