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CIRCOLARE N. 6/2023

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI
con estensione alle anomalie connesse alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici

 

 

Gentili Clienti
 
con la circolare informativa allegata alla presente, analizziamo più nello specifico l'ambito di applicazione della sanatoria delle irregolarità formali, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 art. 1 commi 166 - 173).

Ad integrazione di quanto illustrato nella circolare allegata, Vi informiamo altresì che l’Agenzia delle Entrate (con Provvedimento del 6.3.2023), con l’obiettivo di promuovere l’adempimento spontaneo, sta inviando in questi giorni, ai contribuenti interessati, una comunicazione con la quale segnala le anomalie riscontrate nell’emissione delle fatture elettroniche e nella trasmissione dei corrispettivi giornalieri oltre i termini previsti dalla legge e invita a regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022 (c.d. "Tregua fiscale"). In particolare suggerisce di :

  • versare, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo (mediante la definizione prevista per le irregolarità formali) ;
  • oppure di versare entro la stessa data, un 1/18 delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura  e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale (usufruendo del ravvedimento speciale).

Si sottolinea (come già evidenziato nella circolare allegata) che l’efficacia della definizione in esame è subordinata alla rimozione delle violazioni (ove possibile) nei termini di pagamento della sanatoria medesima.

In alternativa, il contribuente può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità  (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr, n. 600/1973).

Premesso che l’AE stessa non sempre riesce a fornire risposte esaustive in merito alla differenza tra errore formale e sostanziale, consigliamo, in particolare alle aziende con un’elevata operatività (sia in termini di numero di fatture che di adempimenti fiscali), di aderire alla sanatoria relativa alle irregolarità formali, con il versamento di € 200 per ogni annualità regolarizzabile a partire dal 2017 fino al 2022 (per tale ultimo anno, nel limite delle irregolarità commesse fino al 31/10/2022).

Al riguardo, i professionisti e i collaboratori dei Vostri Studi di riferimento restano a disposizione per fornirVi assistenza nella valutazione della sanatoria e nella compilazione del mod F24.


Cordiali saluti.

CASMI SERVIZI SRL 

CIRCOLARE STUDIO N. 6/2023 - DEFINZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Provvedimento Agenzia Entrate 6.3.2023
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